Art. 1 - Denominazione
La già costituita Società Italiana di Reologia assume la denominazione di
“Associazione Italiana di Reologia - SIR”.
Art. 2 - Sede
L’Associazione ha sede in Padova, Via Alicorno n. 4.
Art. 3 - Scopo sociale
L’Associazione scientifico culturale non persegue fini di lucro e ha il fine di promuovere, coordinare e svolgere attività inerenti lo studio e la ricerca nel campo della reologia, con particolare riguardo ai problemi di interesse industriale, nonché quello di promuovere il progresso e la diffusione delle metodologie teoriche e sperimentali usate in tali studi.
L’Associazione si propone di sviluppare contatti tra le diverse realtà produttive e di ricerca, coordinando le attività nel settore di ricercatori accademici, industriali, e di altri enti, italiani e stranieri. Si propone, inoltre, di fornire occasioni periodiche per incontri di studio, ricerca e aggiornamento nel campo sopra menzionato a ricercatori e giovani laureati.
L’Associazione si ispira per il suo funzionamento ai principi di trasparenza, democraticità e mantiene la piena indipendenza e autonomia rispetto ad ogni altra organizzazione politica e/o culturale. Per poter raggiungere lo scopo sociale potrà svolgere delle attività collaterali e strumentali, collaborando o aderendo ad altre iniziative svolte da organismi e associazioni aventi scopi simili. Per il raggiungimento dei fini sociali l’Associazione si propone di: promuovere studi di carattere teorico, sperimentale ed applicato; organizzare incontri scientifici, congressi e scuole con partecipazione anche Internazionale; istituire premi e borse di studio; promuovere forme di collaborazione con altri enti regionali, nazionali e internazionali, sia pubblici che privati, che perseguono finalità complementari o analoghe. promuovere iniziative editoriali e di comunicazione volte alla diffusione delle conoscenze nel campo della reologia di base ed applicata rappresentare la comunità reologica italiana a livello internazionale
Art. 4 - Durata dell’Associazione
La durata dell’Associazione è stabilita fino a tutto l’anno 2050.
Con delibera dell’Assemblea dei soci è possibile prorogare o anticipare la durata dell’Associazione.
Art. 5 - Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
- da fondi di riserva rappresentati dalle eccedenze di bilancio;
- da donazioni, lasciti testamentari ed eventuali erogazioni liberali;
L’Associazione nello svolgimento della propria attività opera per mezzo delle seguenti entrate:
- dalle quote degli associati;
- dai contributi statali;
- dai contributi di persone fisiche;
- dai contributi di enti o di istituzioni pubbliche;
- dal ricavato dall’organizzazione di manifestazioni;
- dai rimborsi derivanti da attività in convenzioni;
- dalle entrate derivanti da attività commerciali marginali;
- da ogni altra entrata che incrementa l’attività sociale;
- da rendite patrimoniali;
- da rette e proventi derivanti dall’erogazione di servizi e prestazioni.
È fatto comunque salvo l’obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio.
Art. 6 - Esercizio finanziario
L’esercizio dell’Associazione coincide con l’anno solare.
Spetta al Consiglio Direttivo redigere il bilancio consuntivo da sottoporre all’assemblea dei soci, accompagnato da una relazione sulla gestione.
Il bilancio consuntivo dovrà essere redatto entro il 31 Maggio di ogni anno.
Una copia del Bilancio consuntivo e della relazione verrà depositata presso la sede legale dell’Associazione e sarà consultabile da qualunque associato ne faccia richiesta.
È fatto divieto di distribuire, sia direttamente sia indirettamente, gli utili di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita sociale dell’Associazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge e comunque nel rispetto dell’art. 10 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 4/12/1997.
Art. 7 - Soci
All’Associazione possono aderire le persone fisiche maggiorenni, società e associazioni, italiane o straniere, che dimostrino interesse alla reologia ed alle finalità dell’Associazione.
Chi desidera diventare socio dell’Associazione deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo dell'associazione specificando le proprie generalità e l’attività svolta se si tratta di persona fisica.
Se la domanda è inoltrata da persona giuridica, associazione o ente, essa deve contenere la denominazione o ragione sociale, la sede, la descrizione dell’attività svolta, la qualità della persona che sottoscrive la domanda, l’organo che ha autorizzato la domanda. Gli aspiranti soci devono dichiarare di conoscere ed accettare lo statuto dell’Associazione nonché eventuali regolamenti interni, se istituiti.
Il Consiglio Direttivo decide sull’ammissione dei soci direttamente o attraverso una commissione ristretta la cui attività viene di volta in volta ratificata dal Consiglio.
La commissione è composta da tre membri direttamente nominati dal Consiglio direttivo e rimane in carica fino alla scadenza dell’anno solare.
La decisione sull’ammissione dei soci è inappellabile. Il Consiglio direttivo decide anche sull’ammissione di soci onorari e stabilirà con apposito regolamento i criteri a cui attenersi, per attribuire tale qualifica, e quali diritti ed obblighi saranno rispettivamente a favore e a carico di tale particolare categoria di soci.
I soci all’atto dell’ammissione sono tenuti a versare la quota di iscrizione all’ Associazione, quota che verrà prestabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo. I soci che non avranno presentato le loro dimissioni per iscritto entro il termine del 30 novembre di ogni anno saranno da considerarsi soci anche per l’anno successivo e pertanto sono tenuti al versamento della quota associativa annuale.
La quota associativa non è trasferibile, non è restituibile e non è soggetta a rivalutazione. Perdita della qualifica di socio La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:
- per dimissioni volontarie da comunicarsi almeno un mese prima dello scadere dell’anno;
- per ritardato pagamento della quota associativa annuale entro il mese di Novembre dell’anno di riferimento;
- per decesso.
In presenza di gravi motivi il socio può essere escluso dall’Associazione con delibera motivata dal consiglio direttivo.
L’esclusione ha effetto dalla data di comunicazione all’interessato. Doveri dei soci L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli associati al rispetto delle decisioni prese dagli organi competenti statutariamente.
In particolare i soci hanno i seguenti doveri:
- versare annualmente e regolarmente la quota associativa;
- contribuire al raggiungimento dello scopo sociale nei limiti delle proprie possibilità;
- astenersi da ogni comportamento che si ponga in conflitto con lo scopo e l’obiettivo dell’Associazione.
Diritti dei soci Tutti i soci maggiorenni ed in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto all’elettorato attivo e passivo per il rinnovo delle cariche sociali e di votare per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e di eventuali regolamenti.
Il socio persona giuridica intrattiene i rapporti con l’Associazione tramite il legale rappresentante.
Il socio può recedere dall’Associazione in ogni momento inviando lettera di recesso al Consiglio Direttivo.
Il recesso ha valore immediato. I diritti riconosciuti ai soci sono i seguenti:
- la partecipazione all’Assemblea dei soci;
- l’accesso ai documenti e agli atti riguardanti l’Associazione;
- il diritto di voto per le cariche sociali;
- il concorrere al raggiungimento dello scopo sociale.
Art. 8 – Organi
Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea dei soci; il Consiglio direttivo; il Presidente;
Art. 9 – Assemblea
L’Assemblea è costituita dai soci in regola con il versamento delle quote associative, compresa quella dell’anno in cui si svolge l’assemblea.
L’Assemblea si raduna almeno una volta all’anno entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio dell’anno precedente e ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno.
Spetta al Presidente convocare l’assemblea mediante lettera raccomandata, e-mail, telegramma o fax inviata ai soci all’indirizzo risultante agli atti della società almeno dieci giorni prima di quello previsto per l’assemblea.
Nelle lettere di convocazione dovranno essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, e l’elenco degli argomenti da trattare.
L’assemblea si riunisce presso la sede legale o presso diverso luogo indicato nell’avviso di convocazione.
L’assemblea è altresì validamente costituita anche senza formalità di convocazione, quando sia rappresentata l’intera compagine sociale e siano intervenuti tutti i componenti del consiglio direttivo.
Ogni Socio maggiorenne ha diritto ad un voto. Ogni socio può rappresentare per delega scritta al massimo due soci e la delega può essere conferita anche via mail.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione e in sua assenza o in caso di impedimento dal Vice Presidente.
Nel caso di assenza di entrambi l’assemblea elegge un proprio presidente. Il presidente dell’assemblea nomina un segretario, anche non socio. Spetta al Presidente constatare le regolarità delle deleghe e in genere il diritto a partecipare all’assemblea. Il verbale deve essere firmato dal presidente e dal segretario.
L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza in proprio o per delega di almeno la metà dei soci più uno, in seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti. Essa delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti e rappresentati per delega.
L’Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i due terzi dei soci, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei soci. Essa delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza più uno dei soci presenti e rappresentati per delega.
Art. 10 – Compiti dell’Assemblea generale dei soci
L’Assemblea generale dei soci delibera:
1) sul bilancio preventivo e consuntivo predisposti dal Consiglio direttivo;
2) sull’eventuale rinnovo delle cariche sociali (Consiglio direttivo);
3) circa le quote annuali associative;
4) su eventuali regolamenti;
5) scioglimento dell’Associazione;
6) sulle modifiche dello statuto e dell’atto costitutivo;
7) sulle delibere di trasferimento della sede legale dell’Associazione;
8) e su tutto quant’altro è attribuito a lei per legge o per statuto;
Art. 11 – Consiglio direttivo
L’Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da un numero variabile di membri che va da cinque a nove compreso il Presidente ed il Segretario.
I membri del Consiglio Direttivo, il Presidente ed il Segretario sono eletti dall’Assemblea dei soci.
I membri del Consiglio direttivo durano in carica quattro esercizi associativi a decorrere dalla data di insediamento dell’organo, sono rieleggibili e scadono alla data di approvazione da parte dell’assemblea ordinaria del bilancio relativo all’ultimo anno di mandato. Il numero dei componenti, che dovrà essere sempre dispari, è stabilito dall’assemblea prima di procedere alla nomina.
Il Consiglio elegge al suo interno un Vice Presidente ed un Tesoriere.
Il consiglio è presieduto dal Presidente, in caso di sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.
Ai membri del consiglio non spetta alcun compenso. Ogni consigliere ha diritto al rimborso, delle spese sostenute, nell’esercizio delle sue funzioni, se autorizzate.
Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che questi lo riterrà opportuno, oppure quando ne venga fatta domanda in forma scritta dalla maggioranza dei consiglieri in carica almeno quattordici giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima della stessa data.
L’ordine del giorno deve essere firmato dal Presidente o dal Vice Presidente e può essere inviato per iscritto al domicilio dei consiglieri, o via fax o anche via mail.
Le riunioni sono valide quando interviene la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
L’appartenenza al consiglio cessa:
– per dimissioni, presentate per iscritto al Presidente;
– per decadenza, che si verificherà ogniqualvolta un consigliere sia assente ingiustificato per tre riunioni consecutive del consiglio.
La relativa delibera deve essere assunta dal consiglio stesso.
La carica di consigliere invece resterà sospesa per tutto il corso dell’azione di responsabilità eventualmente intentata contro un componente del consiglio.
Nel casi di cessazione o sospensione di un consigliere, il consiglio direttivo ha la facoltà di cooptare il sostituto sino alla prima assemblea successiva cui spetta la nomina.
I consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza degli altri consiglieri.
Compiti del Consiglio direttivo
Al Consiglio direttivo spettano i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni.
Spettano inoltre al Consiglio direttivo i seguenti compiti:
– compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi;
– presentazione all’Assemblea generale dei soci dei bilanci preventivi e consuntivi;
– determinazione delle quote associative annuali approvate dall’Assemblea generale dei soci;
– nomina di eventuali dipendenti e impiegati;
– determinazione delle retribuzioni per impiegati e dipendenti;
– compilazione del regolamento per il corretto funzionamento dell’Associazione.
Art. 12 – Presidente
Il Presidente ha il compito di dirigere l’Associazione e di rappresentarla, a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio.
Spetta al Presidente:
– convocare e presiedere l’Assemblea generale dei soci;
– convocare e presiedere le adunanze del Consiglio direttivo;
– nominare il delegato internazionale che rappresenti l’associazione nelle opportune sedi internazionali
– curare l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
– determinare l’ordine del giorno delle sedute del Consiglio direttivo e dell’Assemblea generale dei soci;
– sviluppare ogni attività diretta al conseguimento degli scopi istituzionali dell’ente;
– esercitare la sorveglianza sull’andamento morale ed economico dell’istituto;
– assumere, nei casi d’urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio direttivo, i provvedimenti indifferibili e indispensabili al corretto funzionamento dell’istituzione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio direttivo medesimo entro il termine improrogabile di 8 giorni.
In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio direttivo, il Consiglio stesso provvederà ad eleggere un nuovo Presidente sino alla successiva Assemblea ordinaria.
La semplice sottoscrizione di un atto da parte del Vice Presidente costituisce prova nei confronti dei terzi dell’assenza o dell’adempimento del Presidente.
Art. 13 – Scioglimento e liquidazione
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 21 del Codice civile dall’Assemblea.
L’Assemblea provvederà alla nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio sociale.
In caso di scioglimento per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità individuata o individuati dal consiglio direttivo e, in mancanza, dall’assemblea, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.
Art. 14 - Regolamento interno
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio direttivo.
Art. 15 - Controversie
Le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi ultimi e l’Associazione o i suoi organi, saranno regolate, in tutti i casi non vietati dalla legge, alla competenza di un collegio di arbitri da nominarsi da parte dell’Assemblea.
Essi giudicheranno ex bono et aequo senza alcuna formalità di procedura.
Art. 16 - Rinvio
Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.